AUTOCERTIFICAZIONE  
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Iniziamo col dare una definizione di Autocertificazione:
L’autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.

L'Autocertificazione può essere di due tipi:
  1. Sostitutiva delle normali certificazioni - modello
  2. Sostitutiva di atti notori - modello

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (precedentemente L. 15/1968 e DPR 403/98) l'autocertificazione sostitutiva di certificazioni è possibile nei seguenti casi:
  • data e luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • il godimento dei diritti politici
  • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a
  • lo stato di famiglia
  • l'esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Il secondo tipo di autocertificazione (sostitutiva di atto notorio) è usato per certificare:
  • Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell’elenco precedente, e sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
  • Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art. 47 comma 2, D.P.R. n. 445/2000). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

L'autocertificazione non è mai ammessa per i seguenti certificati:
  • medici
  • sanitari
  • veterinari
  • di origine
  • di conformità CE
  • marchi
  • brevetti

Ricapitolando, in sintesi, una piccola cronistoria:
Le leggi, n. 59 e 127 del 1997, anche conosciute come Bassanini 1 e 2 dal nome del loro relatore, hanno introdotto misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e, tra questi, delle norme sulla documentazione amministrativa.
 
La L. n. 127 del 1997 (Bassanini 2), oltre ad aver prescritto la validità permanente delle certificazioni attestanti stati o fatti personali non soggetti a modificazioni, ha eliminato l’obbligo della autentificazione della firma in calce a dichiarazioni sostitutive di certificazione presso le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori di un pubblico servizio.
 
Per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, invece, è prevista l'apposizione della firma davanti all’impiegato addetto a riceverla o, se inviata per posta o via telematica, l'accompagnamento della copia fotostatica di un documento di riconoscimento. In base alla predetta Legge, poi, è stato emanato un DPR (n. 403/98) di attuazione che ha esteso i casi previsti dalla Legge 15/1968 nei quali è possibile avvalersi dell'autocertificazione.
 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ha raccolto tutta la legislazione riguardo l'autocertificazione abrogando contestualmente la Legge 15/1968 e il DPR 403/98 prima menzionati.

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