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Le norme sul procedimento amministrativo sono contenute nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990,
che ha per titolo "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi". Con questa Legge si è voluto concretamente equilibrare
il rapporto tra la Pubblica Amm.ne e i cittadini. Punti fondanti sono: la previsione della
partecipazione dell'interessato nel procedimento amministrativo; il diritto di accesso ai
documenti amministrativi; l'istituto della conferenza di servizi che favorisce lo snellimento
della procedura e quindi la sua conclusione nei termini fissati. Punto particolare è che
interessi paesaggistici non possono essere derogati neanche dagli interessi pubblici, in
accordo delle garanzie Costituzionali di cui all'articolo 9.
La legge 11 febbraio 2005 n. 15 e la Legge 14 maggio 2005 n. 80 hanno
modificato ed integrato le norme sul procedimento amministartivo in modo sensibile. Le parti
dell'articolo in neretto si riferiscono a queste modificazioni ed integrazioni.
Iniziamo a dare una definizione di procedimento amministrativo:
Il procedimento amministrativo può essere definito come una serie di atti, prescritti,
necessari per l'emanazione di un atto finale che risponda ad una istanza o ad un'iniziativa
dell'amministrazione stessa (provvedimento).
Il procedimento amministrativo può essere diviso in fasi:
- Fase dell'iniziativa
- Fase istruttoria
- Fase decisoria o Costitutiva
- Fase (eventuale) di integrazione dell'efficacia
1. La fase dell'iniziativa può essere avviata da un privato, con un'istanza,
o all'interno dell'amministrazione, in ogni caso l'amministrazione ha il dovere di concludere
l'iter con un provvedimento espresso. A tale conclusione si deve giungere fissando un termine
entro il quale emettere l'atto amministrativo decisorio.
La legge n.80/2005 ha stabilito che le amministrazioni statali, a mezzo
di regolamento, fissino, per ogni tipo di procedimento, detti termini. Gli Enti Pubblici
Nazionali fissino detti termini in base ai propri ordinamenti. La stessa legge ha altresì
stabilito che il termine per la conclusione del provvedimento, se non è già disposto per legge
o per regolamento, è fissato in 90 giorni
2. Nella fase istruttoria si valutano i vari interessi in gioco, si acquisiscono
pareri, nullaosta, assensi utili o necessari per pervenire ad una decisione.
3. Con la fase decisoria si emana l'atto che diviene immediatamente efficace
sotto l'aspetto giuridico salvo che sia necessaria la 4a fase. Comunque, il provvedimento deve
sempre contenere le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche sulle quali è basato, eccetto
che per gli atti normativi e quelli a contenuto generale, e, quando le ragioni della decisione
risultano conseguenza di un altro atto amministrativo, indicando l'atto a cui ci si richiama.
4. La quarta fase che è solo eventuale, cioè che può esserci o non esserci,
è riferita alle condizioni necessarie esperite le quali il provvedimento acquista efficacia.
Il provvedimento che non è efficace al momento dell'adozione lo diviene a seguito di:
- a) superamento della fase dei controlli: come è noto, in questo caso, l'esecuzione del
provvedimento rimane sospesa sin quando non si sia esaurita la procedura di controllo; se
questa da esito positivo, il provvedimento è comunque efficace a decorrere dall'adozione;
- b) decorso del "termine di pubblicazione": in questo caso, il provvedimento produce
effetti solo una volta scaduto il termine finale della pubblicazione;
- c) effettuazione della comunicazione obbligatoria: in questo caso siamo in presenza di un
atto recettizio;
Per controllare se una comunicazione ricevuta è conforme alla Legge si deve verificare che
siano indicati:
- l'amministrazione procedente
- l'oggetto del procedimento
- l'ufficio o la persona responsabile del procedimento
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
Per responsabile del procedimento si intende la persona che esegue la fase istruttoria e
adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale. Se questi non è legittimato ad
emettere detto provvedimento, invia gli atti dell'istruttoria all'organo competente per
l'adozione.
La decisione dell'organo competente ad emanare l'atto non può discostarsi
dalle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria.
L'indicazione del responsabile del procedimento è importante per il cittadino in quanto esso
è il suo punto di riferimento all'interno dell'Amministarzione per quel particolare caso.
Tutti i soggetti interessati al provvedimento possono partecipare al procedimento presentando
memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha obbligo di valutare nella fase
istruttoria. Gli stessi possono prendere visione degli atti del procedimento a meno che questi
non siano in condizioni particolari (secretati).
L'avviso dovuto, la partecipazione nel processo amministrativo, la consultabilità degli atti
relativi da parte dell'interessato, è la trilogia alla base di questa legge che è innovativa
(1990) e basata su principi conformi giuridicamente ad un Stato di diritto.
In accoglimento di proposte degli interessati, l'amministrazione procedente può concludere
accordi con gli stessi ed eventuali controinteressati, sempre comunque nel perseguimento di
un pubblico interesse.
In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'amministrazione può recedere unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo a seguito di un
danno arrecato.
Per semplificare l'azione amministrativa è previsto un istituto qual è la Conferenza di Servizi.
Essa è indetta di regola, dall'amministrazione procedente, quando sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento. La stessa può essere
istruttoria o anche decisoria che includa l'istruttoria. Può essere richiesta anche dal privato
ed è convocata dall'amministrazione che tutela l'interesse pubblico prevalente.
Anche il provvedimento finale per essere conforme alle prescrizioni normative deve rispondere
ad alcuni requisiti formali, esso deve infatti indicare:
- l'amministrazione procedente;
- l'oggetto del provvedimento;
- il destinatario del provvedimento;
- le motivazioni alle origini dell'atto amm.vo;
- il termine e organo competente presso cui eventualmente impugnare l'atto;
Ricapitolando, con questa Legge il cittadino ha visto riconosciuti alcuni diritti, tra i quali
i più importanti sono:
- quello di essere messo a conoscenza dell'avvio di un procedimento nei suoi confronti;
- la possibilità di intervenire nel procedimento stesso presentando le proprie osservazioni;
- conoscere l'ufficio o il nome del responsabile del procedimento in modo che abbia un punto
di riferimento per chiedere informazioni sullo stato del procedimento stesso e/o eventualmente
presentare memorie e documenti;
- la possibilità di accedere agli atti relativi, al solo costo materiale delle copie
fotostatiche rilasciate.
- conoscere il termine e l'ente a cui eventualmente rivolgersi per presentare ricorso avverso
al provvedimento di cui è destinatatrio.
Per consultare il testo coordinato della legge sul procedimento amministrativo clicca quì!
Attenzione! Si rammenta che il solo testo da prendere a riferimento sotto il profilo legale,
è quello pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE.
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