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 I compiti del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi sono specificati all'art. 9 del D.Lgs. 626/94. Gli stessi sono espletati, come specificato dall'art. 2 dello stesso Decreto, dall'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali. Ciò implica che quando le risorse interne sono insufficienti o inadeguate, il Servizio può avvalersi di collaborazioni esterne all'azienda.
 
Premesso che il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi informazioni in merito a:
  • la natura dei rischi;
  • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
  • le prescrizioni degli organi di vigilanza.
Il Servizio provvede:
  • all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'Art. 4, comma 2, lettera b) (*) e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di natura di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 (**);
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 (***);
(*) - individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
(**) - Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi; c) medico competente ove previsto; d) il rappresentante della sicurezza.
(***) - Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15 (prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso).
     
     
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