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| | Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, relativamente alla sicurezza prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro puoi contattarci:
- via posta, indirizzando a
Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi
Via Del Lavoro, 1
00000 - Città
- via telefono al 0xx.xx.xx.xxx
- via FAX al 0xx.xx.xx.xxx
- via e-mail all'indirizzo servizioprevenzione@sicurezzalavoro.it
Prima di contattarci, per favore, controlla che la risposta alla tua domanda non sia tra quelle contenute nella FAQ (domande frequenti) che segue:
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(Frequently Asked Question - Domande Poste Frequentemente) | |
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1. Il servizio prevenzione e protezione è il consulente specializzato del datore di lavoro per le attività che attengono a tutte le incombenze relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs 626/94 definisce i fini perseguiti (Art. 2), le competenze (Art. 9), e i requisiti professionali che devono essere posseduti dal Responsabile e dagli addetti (Art. 8bis) del Servizio Prevenzione e Protezione. (Per i dettagli leggi le pagine "Chi siamo", "Competenze" e "Attività" oltre al Capo II del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. )
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2. Il medico competente collabora, con il datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il medico competente effettua gli accertamenti sanitari comunicandone i risultati (se richiesti) agli interessati ed emette il giudizio di idoneità sulle mansioni specifiche rivestite dai dipendenti, inoltre istruisce ed aggiorna la cartella clinica del dipendente custodita presso il datore di lavoro. Il medico competente, congiuntamente al servizio prevenzione e protezione, visita gli ambienti di lavoro e collabora all'attività di formazione informazione dei lavoratori. Per maggior dettagli sul medico competente vedi l'Art. 17 del 626/94 e s.m.i.
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3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato, in aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Le modalità di designazione o di elezione sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. Il rappresentante della sicurezza, debitamente formato, accede ai luoghi di lavoro e riceve le informazioni e la documentazione inerente i rischi e le misure di prevenzione relative. Promuove (anche facendo proposte) l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritenga che le misure di sicurezza adottate non siano adeguate a garantire la salute dei lavoratori, può ricorrere alle autorità competenti. Nell'ambito delle sue competenze rientra la partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonchè l'accesso ai documenti di valutazione dei rischi e al registro degli infortuni. Per ulteriori dettagli sulla figura del rappresentante per la sicurezza si rinvia al Capo V del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e s.m.i.
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4. Alla formazione informazione dei lavoratori provvede il datore di lavoro, che assicura affinchè ogni dipendente riceva adeguata e sufficiente conoscenza in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle mansioni svolte. Il servizio prevenzione e protezione propone la realizzazione di corsi di formazione a cui collabora il medico competente. Il rappresentante per la sicurezza e i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono ricevere particolare formazione. Le prescrizioni in tema di formazione/informazione sono riportati nel capo VI del D.Lgs.626/94 e s.m.i.
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5. Il datore di lavoro nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi sottopone all'esame dei partecipanti i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Detti programmi devono comunque rispettare i contenuti minimi fissati nel decreto emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale congiuntamente al Ministro della Sanità del 16.1.1997 (individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza ecc.). Riguardo i corsi per addetti all'antincendio, i contenuti sono fissati nel D.M. del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998
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6. Per Dispositivo di Protezione Individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Per dettagli vedi il Titolo IV del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.
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7. Salvo specifiche competenze, in generale, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità Sanitaria Locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Vedi Art. 23 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
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8. Si considera videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per l'uso continuativo di videoterminali. Il rientro nella classificazione di videoterminalista è utile ai soli fini della prevenzione e protezione dai rischi relativi. Vedi l'Art. 51 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
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9. Purtroppo non di rado ci si imbatte nella sigla M.C.A., la sigla è l'acronimo di Materiale Contenente Amianto. In altre parole i manufatti contrassegnati come M.C.A. contengono al loro interno una certa percentuale di amianto. La matrice contenete amianto a sua volta viene catalogata: friabile o compatta. E' importante rilevare la presenza di amianto a causa della sua nocività; è stato infatti dimostrato che l'inalazione di fibre di amianto può provocare il cancro. Per effettuare lavori su manufatti di M.C.A. o nelle sue immediate vicinanze è prescritta l'osservanza di specifiche norme di sicurezza.
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10. Le prescrizioni in materia di cartelli segnaletici di sicurezza, divise per tipologia di segnalamento, sono indicate nel D.Lgs. n.493 del 14.08.1996. In particolare i colori di sicurezza da utilizzare sono: rosso per segnali di divieto, pericolo-allarme e per materiali e attrezzature antincendio; giallo o arancio per segnali di avvertimento; azzurro per segnali di prescrizione; verde per segnali di salvataggio o di soccorso, e per situazioni di sicurezza.
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